Agevolazione IVA 10% per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è
previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta,
invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del
contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo,
l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a
concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore
dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo
complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo
dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29
dicembre 1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e
rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si
applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della
prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO:
Se il costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari)
6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, lIva al 10% si applica solo
su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo
dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000
= 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura
ordinaria del 22%.
Quando NON si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli
interventi finalizzati al recupero edilizio,
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente,
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che
esegue i lavori.
Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista,
senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Sono comprese nell’agevolazione sia le “prestazioni di servizi“ (tipo
contratti d’appalto relativi alla realizzazione dell’opera) che
“l’acquisto di beni“ ad eccezione delle materie prime e dei
semilavorati.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei
cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati
nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio,
porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
In questo casso ha diritto all’agevolazione sia quando l’acquisto è
fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare
i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.